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COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

PIANO FAMIGLIE ABI: SOSPENSIONE DELLE RATE DEL MUTUO
Le Banche del Gruppo Bancario Carife aderiscono all'accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei Consumatori per la sospensione delle rate del mutuo.
L'intervento - inserito all'interno del più ampio Piano Famiglie per il sostegno del mercato del credito retail - prevede la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, previa richiesta del cliente, per almeno 12 mesi e per una sola volta.


Chi puo beneficiare dell’iniziativa:
Clienti consumatori non fallibili che, singolarmente od in cointestazione, hanno in corso un finanziamento ipotecario garantito da ipoteca su immobile residenziale, con destinazione acquisto, costruzione, ristrutturazione di abitazione principale.

Termine ultimo per la richiedibilità della sospensione delle rate: 31 gennaio 2011
Arco temporale entro il quale si devono verificare gli eventi che determinano l’avvio della sospensione: dal 01/01/2009 al 31/12/2010.
Importo Originario/Erogato complessivamente: non superiore a euro 150.000,00
Durata originaria non inferiore ai 5 anni;
Ultimo Reddito Disponibile Imponibile: non superiore a euro 40.000,00 (inteso per singolo mutuatario).

Requisiti soggettivi per la sospensione delle rate con riferimento ad uno dei cointestatari:
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, risoluzione per limiti d’età con diritto alla pensione, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissione del lavoratore non per giusta causa;
- Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito;
- Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art.409 n.3 cpc (rapporti di agenzia, di rappresentanza comm.le ed altri rapporti di collaborazione) ad eccezione della risoluzione consensuale, di recesso del datore di lavoro per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa.
- Morte o sopraggiunta non autosufficienza.

Sono esclusi i mutui:
- con ritardati pagamenti superiori a 180 giorni, consecutivi al momento della presentazione della domanda;
- per i quali sia già intervenuta la Decadenza del Beneficio del Termine o la risoluzione contrattuale o è avviata da terzi procedura esecutiva sugli immobili ipotecati;
- Mutui con Piani di ammortamento a tasso variabile, rata fissa, durata variabile (es: tranquillità);
- con ritardati pagamenti inferiori a 180 giorni, qualora tale ritardo si sia verificato antecedentemente al verificarsi degli eventi che consentono di far scattare la sospensione dell’ammortamento;
- con durata contrattuale originaria inferiore a 5 anni;
- mutui con assicurazione a copertura del verificarsi degli eventi relativi alla perdita di lavoro;
- che fruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in c/interessi/ capitale e provvista agevolata);

Sono inclusi i mutui:
- rinegoziati, che rientrano nell’ambito dell’Accordo ABI-MEF, ai sensi del DL n.93/2008
- oggetto di portabilità
- accollati da frazionamento


TIPOLOGIA DELLA DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI DA PRODURRE
Per l’evento perdita di lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409,n. 3,c.p.c. Attestato comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es. lettera di licenziamento, lettera di dimissioni, contratto di lavoro dal quale si evinca l’intervenuta scadenza del termine), nonché copia della dichiarazione attestante l’attuale stato di disoccupazione, resa dall’interessato al Centro per l’impiego ai sensi dell’art. 2 D. lgs. 21/4/2000, n. 181.
Per l’evento morte Certificato di morte del titolare del mutuo
Per l’evento sopraggiunta non autosufficienza Certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL, competente per territorio, che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave (art.3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104) ovvero invalido civile (dall’80% al 100%).
Per l’evento sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito ( Cig, Cigs, altre misure di sostegno al reddito, ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà ) Documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro dell’interessato (ad es. certificazione del datore di lavoro; richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito; provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito).


Come aderire all'iniziativa.
I clienti interessati all'iniziativa possono trovare il modulo di richiesta di adesione nel link di seguito riportato o presso le nostre filiali.

download pdf Documento "Modulo richiesta di sospensione di pagamento delle rate del mutuo"